Legge 1 dicembre 1952, n. 2465 ст. 2
Per la concessione dei sussidi di cui al precedente art. 1 e' autorizzata, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 500.000.000, da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo. Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1952-53 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.