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Legge 22 novembre 1952, n. 1847 · Legge 22 novembre 1952, n. 1847 — Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio

Legge 22 novembre 1952, n. 1847 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1 gennaio 1953 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell' art. 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 , e' ripartito in rate bimestrali eguali entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali. Entro gli stessi periodi, puo' essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso relativo.