Legge 31 luglio 1952, n. 1083 ст. 2
Al personale a riposo e agli estranei all'Amministrazione statale, cui vengano affidati i predetti incarichi ispettivi, e' dovuto il trattamento di cui al precedente articolo in relazione al, grado gia' rivestito se trattasi se trattasi di estranei.