Legge 11 luglio 1952, n. 911 ст. 13
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.