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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 ст. 7

ДействуетОфициальный текст

Coloro che intendano demolire le navi di cui all'art. 1 e procedere alla ricostruzione a norma della presente legge dovranno farne domanda, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, al Ministero della marina mercantile corredata degli estratti matricolari delle navi da demolire e dei relativi certificati di stazza. Qualora sia concessa l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati debbono entro 45 giorni dalla data del provvedimento di ammissione, presentare al Ministero predetto, il progetto definitivo, i piani e la specifica della nave da costruire.