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Legge 30 giugno 1952, n. 774 · Legge 30 giugno 1952, n. 774 — Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio

Legge 30 giugno 1952, n. 774 ст. 4

ДействуетОфициальный текст

Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di stazza lorda, devono raggrupparsi a pena di decadenza nei termini che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, per poter ottenere i benefici per la costruzione di almeno una nave da 500 tonnellate di stazza lorda. Il raggruppamento deve assumere la forma della comproprieta' a termini degli articoli 258 e seguenti del Codice della navigazione , non appena sia stata iniziata la costruzione della nave. La costituzione in comproprieta' nella ipotesi prevista dal comma precedente e' esente da qualsiasi tassa di trasferimento e di registro. Il trasferimento di quote di comproprieta' delle navi ammesse ai benefici della presente legge e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, entro il periodo di quattro anni dalla entrata in vigore della presente legge.