Legge 25 giugno 1952, n. 772 ст. 2
Le modalita' per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.
Le modalita' per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con quello del tesoro.