Legge 18 giugno 1952, n. 704 ст. 4
La destinazione dell'avanzo finale della liquidazione sara' disposta d'intesa fra i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.
La destinazione dell'avanzo finale della liquidazione sara' disposta d'intesa fra i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.