Legge 6 giugno 1952, n. 682 ст. 3
Il Ministro per l'industria, e il commercio dispone ispezioni e riscontri presso gli enti che hanno ricevuto assegnazioni, per assicurare il regolare impiego delle somme a ciascuno assegnate.
Il Ministro per l'industria, e il commercio dispone ispezioni e riscontri presso gli enti che hanno ricevuto assegnazioni, per assicurare il regolare impiego delle somme a ciascuno assegnate.