Legge 23 maggio 1952, n. 633 ст. 2
Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno e' autorizzato, in caso di necessita', a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.