Legge 19 maggio 1952, n. 1049 ст. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici: a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici; b) Convenzione sulla circolazione stradale; c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati; d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.