Legge 17 maggio 1952, n. 636 ст. 2
Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.