Legge 28 marzo 1952, n. 217 ст. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'esercizio finanziario 1951-52.