Legge 27 marzo 1952, n. 198 ст. 1
La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965 , nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a centesimi 10 dall' art. 2, lettera a) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 , ed a lire una con l' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , viene fissata in lire due. La sopratassa di ancoraggio, istituita dall' art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448 , successivamente confermata con l' art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018 , nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli ed elevata ad una lira con l' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , viene fissata in lire due. Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029 , per le navi che compiono crociere turistiche e' elevato a lire 800.
Ссылается на
- Legge 27 marzo 1952, n. 198 ст. 12
- Legge 27 marzo 1952, n. 198 ст. 2
- Legge 27 marzo 1952, n. 198 ст. 3