Legge 23 marzo 1952, n. 167 ст. 2
Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate - per sorteggio - alla pari in venti anni.
Le obbligazioni di cui al precedente articolo sono garantite dallo Stato e sono emesse all'interesse annuo del 5,50 per cento, pagabile semestralmente, e vengono rimborsate - per sorteggio - alla pari in venti anni.