Legge 15 febbraio 1952, n. 80 ст. 3
I limiti di reddito previsti dall' art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479 , ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore.
Ссылается на
- Legge 15 febbraio 1952, n. 80 ст. 9