Legge 2 gennaio 1952, n. 23 ст. 2
Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'art. 1 avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.
Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'art. 1 avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.