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Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 — Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ст. 16Lavori di concessione

CAPO II. ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

ДействуетОфициальный текст

Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita', i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione. L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualita' dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall' art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 , ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 , non puo' essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto. (7) ((8))

--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363 ha disposto (con l'art. 13-noviesdecies, comma 8) che "L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , non puo' superare di piu' del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le concessioni in corso di cui all' articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , gia' affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".