Legge 30 agosto 1951, n. 941 ст. 2
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avra' effetto dal 1 luglio 1951.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avra' effetto dal 1 luglio 1951.