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Legge 29 giugno 1951, n. 489 · Legge 29 giugno 1951, n. 489 — Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

Legge 29 giugno 1951, n. 489 ст. 16

ДействуетОфициальный текст

Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennita' di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennita' stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.