Legge 29 giugno 1951, n. 458 ст. 1
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1951-52, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.