Legge 24 maggio 1951, n. 392 ст. 13Onere finanziario
All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51 sara' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.