Legge 29 marzo 1951, n. 251 ст. 13
Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, al maggiore onere di complessive lire 10.000.000 derivante dalla presente legge verra' provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati sui capitoli n. 4 (lire 50.000) e n. 219 (lire 9.950.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.
Ссылается на
- Legge 29 marzo 1951, n. 251 ст. 81