Legge 24 febbraio 1951, n. 84 ст. 2
CAPO II Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 alitanti.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione e' fatta a scrutinio di lista, con facolta' di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze. Ai fini del precedente comma si osservano le norme del titolo II, capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , con le modificazioni di cui alla presente legge.