Legge 11 gennaio 1951, n. 25 ст. 49
TITOLO VII Disposizioni transitorie
Il Governo della Repubblica e' autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585 , con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati.