Legge 4 gennaio 1951, n. 6 ст. 1
A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e' concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni. Tale contributo sara' impiegato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, in finanziamenti ed investimenti per la costruzione di alloggi e per attivita' artigiane ed economiche.