Legge 4 gennaio 1951, n. 28 ст. 2
Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.