Legge 28 novembre 1950, n. 963 ст. 2
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresi' nelle localita' nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate.