Legge 4 novembre 1950, n. 985 ст. 4
Il sussidio non puo' eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 3.
Il sussidio non puo' eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 3.