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Legge 10 agosto 1950, n. 730 · Legge 10 agosto 1950, n. 730 — Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'istituto di previdenza ed assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali

Legge 10 agosto 1950, n. 730 ст. 1

ДействуетОфициальный текст

Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , quale risulta modificata dall' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.