Legge 10 agosto 1950, n. 724 ст. 2
Per provvedere alla corresponsione degli assegni di cui al precedente art. 1 e' istituito, presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, un "Fondo assegni complementari" alimentato dai contributi previsti dai successivi articoli 3, 4 e 5. Per l'amministrazione di detto Fondo valgono le norme vigenti per le gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.