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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 ст. 49

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

ДействуетОфициальный текст

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate a causa di guerra, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni. Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro. Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonche' ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti. Il trattamento normale di quiescenza e' liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore e' liquidato dal Ministero del tesoro. Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'art. 17.