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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 ст. 3

TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.

ДействуетОфициальный текст

La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. Non spetta mai pensione, assegno o indennita', quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennita', come pure per la concessione degli acconti, e' sempre necessario il nulla osta del Ministero militare. Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.