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Legge 30 luglio 1950, n. 738 · Legge 30 luglio 1950, n. 738 — Norme sul trattamento economico degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati nella riserva o nell'ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' degli ufficiali inferiori della Marina collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490

Legge 30 luglio 1950, n. 738 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

L'ultimo comma dell' art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 , e' sostituito dal seguente: "Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennita' militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1 giugno 1947, mentre per l'indennita' carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data".