Legge 30 luglio 1950, n. 574 ст. 3
I provvedimenti eccezionali di cui all'articolo precedente sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.