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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 ст. 21Chiamata di un terzo per ordine del giudice

ДействуетОфициальный текст

Il testo dell' art. 270 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 270 (Chiamata di un terzo per ordine del giudice). - La chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 107 puo' essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa. "Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo".