Legge 12 luglio 1950, n. 591 · Legge 12 luglio 1950, n. 591 — Abolizione delle cauzioni commerciali
Legge 12 luglio 1950, n. 591 ст. 2null
Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all' art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591 , e' prorogato al 30 giugno 1952."