Legge 5 luglio 1950, n. 571 ст. 2
Le somme occorrenti per la concessione di cui all'articolo precedente saranno inscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1950-1951 e successivi.
Le somme occorrenti per la concessione di cui all'articolo precedente saranno inscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1950-1951 e successivi.