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Legge 30 giugno 1950, n. 536 · Legge 30 giugno 1950, n. 536 — Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951

Legge 30 giugno 1950, n. 536 ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata, della validita del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle "indennita' di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attivita' di servizio".