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Legge 15 giugno 1950, n. 531 · Legge 15 giugno 1950, n. 531 — Proroga della esenzione temporanea dell'imposta di ricchezza mobile a favore delle navi, gia' ammesse a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimaste inattive per causa dipendente dalla guerra

Legge 15 giugno 1950, n. 531 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Per beneficiare dell'agevolazione stabilita dall'articolo precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste dall'articolo stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, indicando e documentando il periodo di inattivita' del natante e la causa da cui questa e' derivata. Il termine previsto nel precedente comma decorre dalla data in cui i natanti sono stati rimessi in attivita' qualora tale data sia successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.