Legge 15 giugno 1950, n. 330 ст. 2
E' istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse. Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci e' determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine ad valorem.