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Legge 11 giugno 1950, n. 360 · Legge 11 giugno 1950, n. 360 — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire per opere patrimoniali

Legge 11 giugno 1950, n. 360 ст. 3

ДействуетОфициальный текст

I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreti dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; le rate per essi dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per interessi e ammortamento faranno carico al bilancio dell'Amministrazione ferroviaria.