Legge 19 maggio 1950, n. 322 ст. 3
Per i buoni del Tesoro ordinari acquistati dalle aziende di credito presso la Tesoreria centrale, sara' provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati presso la Tesoreria medesima, munite del visto del controllore.