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Legge 5 aprile 1950, n. 169 · Legge 5 aprile 1950, n. 169 — Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri

Legge 5 aprile 1950, n. 169 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 debbono: aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 , e successive modificazioni; non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di eta' se aspiranti alla nomina a tenente, il 36° anno di eta' se aspiranti alla nomina a sottotenente; non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di "non prescelto" o di "non idoneita' all'avanzamento"; aver prestato, alla data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale. Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si deve aver riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.