Legge 15 marzo 1950, n. 151 ст. 2
Le disposizioni, di cui all'art. 1 della presente legge, hanno effetto dalla data, di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756 .
Le disposizioni, di cui all'art. 1 della presente legge, hanno effetto dalla data, di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756 .