Legge 6 marzo 1950, n. 227 ст. 3
I trasferimenti previsti dal precedente art. 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teoricoprofessionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di avanzamento. Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di due mesi, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.