Legge 23 febbraio 1950, n. 55 ст. 3
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata dello Stato.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata dello Stato.