Legge 17 febbraio 1950, n. 53 ст. 4
L'art. 12 lettera c) e' sostituito come segue: "c) ai personale che percepisce il premio di cointeressenza di cui all'art. 23-bis, nonche' a quello che percepisce il premio di rendimento (tantieme) di cui all'art. 24 per le giornate in cui vengono attribuiti tali premi e al personale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo".
Ссылается на
- Legge 17 febbraio 1950, n. 53 ст. 12
- Legge 17 febbraio 1950, n. 53 ст. 23
- Legge 17 febbraio 1950, n. 53 ст. 24