Legge 21 agosto 1949, n. 730 ст. 3
Le Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sia per le necessita' dei servizi di esse direttamente dipendenti che per quelle degli Istituti ed Enti pubblici di carattere tecnico, scientifico e sanitario al cui funzionamento sia particolarmente interessata la pubblica amministrazione, possono effettuare acquisti di macchinari e attrezzature avvalendosi della assistenza prevista, dal citato Accordo di cooperazione economica del 28 giugno 1948. I suddetti acquisti dovranno essere contenuti nel limite di spesa di 6 miliardi di lire di cui alla, lettera b del precedente art. 1 per il periodo fino a tutto il 30 giugno 1949, ed in quello che potra' venire autorizzato con legge per gli esercizi successivi e fino al 30 giugno 1952. L'Amministrazione acquirente, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzata a stipulare con gli Istituti ed Enti pubblici, di cui al primo comma del presente articolo, le convenzioni per la cessione, anche gratuita, in loro favore dei materiali acquistati. ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 giugno 1955, n. 538 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 730 , e quelle di cui ai successivi articoli 3 e 4 sono sostituite con quelle che seguono". La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "la presente legge, per quanto concerne gli articoli 1 e 2, avra' effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1949, n. 730 ".