Правовая библиотека и анализ дел · Австрия · Бельгия · Европейский союз
LAWxPERT Вход Бесплатная учётная запись

Legge 21 agosto 1949, n. 610 · Legge 21 agosto 1949, n. 610 — Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512

Legge 21 agosto 1949, n. 610 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalita' e residenza, i titoli e l'entita' del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione d'Italia, al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia, e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni gia' presentate.